Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 (*).  

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la normativa vigente in materia elettorale;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

        Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;


(*)  Si veda altresì l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

Pag. 10-11
emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 3.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

Articolo 3.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

        1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

        Identico.